Associazione Amici della Neonatologia Ospedale Niguarda Onlus
  • ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, P.zza dell'Ospedale Maggiore 3, 20162, Milano
  • +(39) 026 444 3690

QUESTA CARTA NASCE CON LO SCOPO DI FAR RICONOSCERE DALLE ISTITUZIONI IL DIRITTO PRIORITARIO
DEI NEONATI PREMATURI DI USUFRUIRE NELL’IMMEDIATO E NEL FUTURO DEL MASSIMO LIVELLO
DI CURE E DI ATTENZIONI CONGRUE ALLA LORO CONDIZIONE. OGNI DIRITTO SI APPLICA, PER EQUIPOLLENZA
E PARITÀ, ANCHE AL NEONATO A TERMINE CON PATOLOGIE CHE RICHIEDONO IL RICOVERO.

Art.1
Il neonato pretermine deve, per diritto, essere considerato una persona.

Art.2
Tutti i bambini hanno diritto di nascere nell’ambito di un sistema assistenziale che garantisca loro sicurezza e benessere, in particolare nelle condizioni che configurino rischio di gravidanza/parto/nascita pretermine, di sofferenza feto-neonatale e/o di malformazioni ad esordio postnatale.

Art.3
Il neonato pretermine ha diritto ad ogni supporto e trattamento congrui al suo stato di salute e alle terapie miranti al sollievo dal dolore. In particolare ha diritto a cure compassionevoli e alla presenza dell’affetto dei propri genitori anche nella fase terminale.

Art. 4
Il neonato pretermine ha diritto al contatto immediato e continuo con la propria famiglia, dalla quale deve essere accudito. A tal fine nel percorso assistenziale deve essere sostenuta la presenza attiva del genitore accanto al bambino, evitando ogni dispersione tra i componenti
il nucleo familiare.

Art. 5
Ogni neonato pretermine ha diritto ad usufruire dei benefici del latte materno durante tutta la degenza e, non appena possibile, di essere allattato al seno della propria mamma. Ogni altro nutriente deve essere soggetto a prescrizione individuale quale alimento complementare e sussidiario.

Art. 6
Il neonato pretermine ricoverato ha il diritto di avere genitori correttamente informati in modo comprensibile, esaustivo e continuativo sull’evolvere delle sue condizioni e sulle scelte terapeutiche.

Art. 7
Il neonato pretermine ha il diritto di avere genitori sostenuti nell’acquisizione delle loro particolari e nuove competenze genitoriali.

Art. 8
Il neonato pretermine ha diritto alla continuità delle cure post-ricovero, perseguita attraverso un piano di assistenza personale esplicitato e condiviso con i genitori, che coinvolga le competenze sul territorio e che, in particolare, preveda, dopo la dimissione, l’attuazione nel tempo di un appropriato follow-up multidisciplinare, coordinato dall’équipe che lo ha accolto e curato alla nascita e/o che lo sta seguendo.

Art. 9
In caso di esiti comportanti disabilità di qualsiasi genere e grado, il neonato ha il diritto di ricevere le cure riabilitative che si rendessero necessarie ed usufruire dei dovuti sostegni integrati di tipo sociale, psicologico ed economico.

Art. 10
Ogni famiglia di neonato pretermine ha il diritto di vedere soddisfatti i propri speciali bisogni, anche attraverso la collaborazione tra Istituzioni ed Enti appartenenti al Terzo Settore.